L’ICSID (Centro internazionale per la risoluzione delle controversie sugli investimenti, tribunale di arbitrato internazionale parte del gruppo della Banca mondiale) ha sospeso provvisoriamente il pagamento del lodo arbitrale da 110 milioni di euro che lo stato albanese doveva pagare dopo aver perso la causa contro l’imprenditore italiano Francesco Becchetti.
La sospensione provvisoria è arrivata in seguito alla mozione d’annullamento richiesta dal governo albanese per il verdetto, che ha punito il Paese delle Aquile con la sanzione in denaro più grande della storia.
La storia della controversia
Lo scorso 24 aprile, la stessa ICSID aveva condannato il Governo Albanese e riconosce all’imprenditore Francesco Becchetti, proprietario – tra le altre cose – di Agon Channel (emittente televisiva con sede in Albania) 110 milioni a titolo di compensazione.
E’ proprio intorno ad Agon Channel che ruota la vicenda: a seguito di un’inchiesta della procura, il governo albanese ha deciso di chiudere l’emittente sulla base di accuse di evasione fiscale, riciclaggio di denaro ed appropriazione indebita.
La procura albanese sostenne che Becchetti, tramite le proprie società in Albania (tra le quali figura anche Agon Channel), avesse messo in piedi un’articolata rete di riciclaggio di denaro, con la quale aveva già guadagnato più di 38 milioni di euro.
Nel frattempo, il verdetto dell’ICSID spostò gli equilibri a favore di Becchetti, supportando la tesi di quest’ultimo secondo la quale la chiusura di Agon Channel è avvenuta meramente per motivi politici. Infatti, l’emittente si era più volte espressa in modo critico nei confronti del governo socialista di Edi Rama e, per questo, la chiusura dell’emittente televisiva era stata etichettata dall’ICSID come “persecuzione politica”.
Ai sensi delle Regole sull’arbitrato dell’ICSID, il Segretario Generale dell’ICSID è tenuto a ordinare una sospensione provvisoria dell’esecuzione del lodo quando la parte che richiede l’annullamento del lodo, ne abbia richiesto la sospensione nella propria domanda.
Tale sospensione è automatica e provvisoria; la decisione invece, è di competenza, della Commissione, una volta nominata.
Pertanto, la sospensione provvisoria ordinata dall’ICSID è automatica e non pregiudica né influenza in alcun modo le decisioni della Commissione, né sulla sospensione né sul merito della domanda di annullamento avanzata dall’Albania.
Il Paese delle Aquile – secondo il comunicato del tribunale internazionale – ha cambiato anche lo studio legale per il caso scegliendo Foley Hoag, uno degli studi americani più famosi al mondo per la difesa degli stati in conflitti giudiziari.