Entrerà in vigore l’8 agosto la nuova normativa per l’ingresso extra-quota di ‘lavoratori stranieri altamente qualificati’ contenuta nel Decreto Legislativo 28 giugno 2012.Questo decreto, attuando la direttiva 2009/50/CE sulle Condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi Terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, adegua la normativa italiana a quella europea, che ha lo scopo di attrarre immigrazione qualificata semplificando le procedure di ammissione e migliorando lo status giuridico di coloro che sono già presenti sul territorio degli Stati membri.
La nuova normativa disciplina l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, anche al di fuori delle quote e dei periodi stabiliti con i decreti flussi, di questa nuova categoria di lavoratori ‘specializzati’.
Requisiti per rientrare nella categoria degli ‘specializzati’:
Gli stranieri in possesso di: un titolo di istruzione superiore almeno triennale (rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito), della relativa qualifica professionale superiore (riconosciuta in Italia in base alla classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modifiche), nonché dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (limitatamente all’esercizio di professioni regolamentate), potranno beneficiare della normativa che li definisce ‘altamente qualificati’ e potranno ricevere un nuovo permesso di soggiorno denominato ‘Carta Blu UE’ valido per un periodo che va da 1 a 4 anni.
Destinatari ed esclusi:
La disciplina si applica ai lavoratori stranieri che possiedano i requisiti sopracitati: anche se soggiornanti in un altro Stato membro o già titolari di Carta Blu Ue rilasciata da altro stato membro, e anche a quelli regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo (è’ quindi prevista la possibilità di convertire il proprio permesso in Carta Blu Ue).
La lista degli esclusi dal decreto comprende: i cittadini stranieri soggiornanti come beneficiari di protezione temporanea o per motivi umanitari, i beneficiari di protezione internazionale e tutti coloro che hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno per questi stessi motivi e attendono risposta.
Esclusi anche i ricercatori ex art 27 ter, i lavoratori stagionali e quelli distaccati.
Non beneficiano della disciplina nemmeno i familiari di cittadini dell’Unione che hanno esercitato o esercitano il diritto di libera circolazione, i titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo e coloro che siano entrati in virtù di impegni previsti in un accordo internazionale per agevolare l’ingresso di persone fisiche legate al commercio e investimenti.
Lo stesso vale per i beneficiari di diritti di libera circolazione in virtù di accordi tra il Paese terzo e l’unione e soprattutto i destinatari di un provvedimento di espulsione.
Procedura:
La domanda di nulla osta deve essere presentata dal datore di lavoro, che ha intenzione di assumere, presso lo Sportello Unico per l’immigrazione territorialmente competente.
La documentazione da corredare alla domanda deve comprendere un’offerta vincolante o una proposta di contratto (della durata di almeno un anno), per un lavoro che richieda una qualifica professionale superiore. Servono, inoltre, il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore e uno ”stipendio annuale lordo non inferiore al triplo del livello minimo previsto perl’esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria ( € 24.789)”.
Lo Sportello Unico comunicherà l’esito della procedura non oltre i 90 giorni dalla presentazione della domanda.
E’ prevista anche una procedura semplificata per i datori di lavoro che abbiano sottoscritto con ilMinistero dell’Interno un apposito protocollo d’intesa.
Casi di diniego o revoca:
Il nulla osta al lavoro è rifiutato o revocato se la documentazione presentata è stata ottenuta con frode, falsificata o contraffazione. È, inoltre, rifiutato se il datore di lavoro è stato condannato (anche con sentenza non definitiva o ha patteggiato la condanna) per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, per sfruttamento della prostituzione e di minori (e reati connessi), per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e per avere alle proprie dipendenze personale privo di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto senza che sia stato chiesto il rinnovo.
Carta Blu UE
Il lavoratore, in possesso della qualifica di ‘lavoratore altamente qualificato’, e che abbia stipulato un contratto di lavoro almeno annuale, potrà ricevere dal questore, oltre all’autorizzazione al lavoro anche la cosiddetta ‘Carta Blu UE’.
Si tratta di una nuova tipologia di permesso di soggiorno elettronico della durata di due anni per i contratti a tempo indeterminato e della durata pari al contratto con l’aggiunta di tre mesi, per i contratti a tempo determinato.
Con questo permesso il lavoratore potrà godere del principio di parità di trattamento con i cittadini italiani.
Per i primi due anni il lavoratore non potrà svolgere attività lavorative diverse da quelle per cui è definito ‘altamente qualificato’, potrà invece cambiare datore di lavoro, ma solo con l’autorizzazione delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro (attraverso una forma di silenzio assenso).
Ai titolari di Carta Blu Ue, indipendentemente dalla durata, viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare e ai familiari viene rilasciato un ‘permesso di soggiorno per motivi di famiglia’ della durata pari a quello del titolare della Carta Blu Ue.
Carta Blu Ue rilasciata da altro paese Ue:
Per il titolare di Carta Blu rilasciata da un altro Stato UE, che desideri trasferirsi in Italia per svolgere questo o un altro tipo di lavoro specializzato, la procedura è molto simile.
Trascorsi 18 mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro, il lavoratore potrà fare ingresso nel territorio italiano senza necessità di visto. Entro un mese il nuovo datore di lavoro dovrà presentare la domanda di nulla osta con la stessa procedura sopra descritta e il nulla osta sarà rilasciato entro 60 giorni.
Lo Stato membro che ha rilasciato la precedente Carta, verrà informato del rilascio della Carta Blu Ue da parte del questore italianoIn caso di rifiuto, revoca o mancato rinnovo, è disposta l’espulsione verso il precedente Stato che aveva rilasciato la Carta Blu, anche se la stessa sia scaduta o sia stata revocata.
Anche nel caso di trasferimento viene riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare, ma solo se viene dimostrata la residenza ‘come familiari del titolare di Carta Blu Ue’ e se sussistono i requisiti per il ricongiungimento familiare ex art 29 comma 3 Testo Unico.
Status di Soggiornante di lungo periodo – CE
Lo straniero titolare di Carta Blu Ue rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. Come requisito deve dimostrare di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per cinque anni cumulativi nel territorio dell’Unione come titolare di Carta Blu Ue e di essere in possesso da almeno due anni di un permesso Carta Blu Ue rilasciato dall’Italia.
Questo stesso requisito vale anche per i familiari che vorranno usufruire del ricongiungimento familiare.
Con questo decreto l’Italia fa passi avanti verso l’attuazione del piano d’azione sull’immigrazione legale e, possiamo anche aggiungere, qualificata.