Con la sentenza n. 210/2019 emessa dal Giudice di Pace di Verona viene riconosciuto agli attori il rimborso pecuniario previsto dalla normativa comunitaria (Regolamento CE N. 261/2004) nonché il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardo del volo.
In particolare, nel caso in oggetto due coniugi albanesi, a seguito del ritardo del volo aereo – diretto dall’Aeroporto Internazionale di Tirana all’Aeroporto Valerio Catullo di Verona– giunto a destinazione oltre 16 ore dopo rispetto all’orario contrattualmente previsto, chiedevano, tramite il proprio legale di fiducia, avvocato Adrian Hila, alla compagnia aerea responsabile Ernest S.p.A il riconoscimento della compensazione pecuniaria sancito dal Regolamento CE N. 261/2004 (cosi come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE) nonché il risarcimento di tutti i danni subiti.
Successivamente non avendo ricevuto dalla predetta compagnia aerea il ristoro previsto dalla legge (in quanto nella fase extragiudiziale è stato proposto a totale chiusura della pratica solamente un voucher Euro 500,00 usufruibile esclusivamente con i voli effettuati dalla Ernest S.p.A.) gli attori si sono visti costretti ad adire l’Autorità giudiziaria per aver tutela dei loro diritti.
Il giudice di Pace ha accolto totalmente la domanda attorea e conseguentemente condannato la parte convenuta al pagamento in favore dei viaggiatori dell’importo complessivo di euro 1.420,00 a titolo risarcitorio, oltre alle spese di lite.
L’avvocato Adrian Hila , Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale Italiano ed Europeo, si occupa principalmente di tematiche di diritto penale e di diritto dell’immigrazione. Egli, inoltre, è membro dell’Associazione Avvocati Albanesi in Italia A.A.I.