Nonostante vi sono numerose pronunce di Tribunali in tutta Italia/Corte di Appello e Cassazione che hanno ritenuto discriminatoria la condotta degli Enti pubblici (Comune e Inps) nei casi di esclusione dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti dal diritto alle prestazioni di sicurezza sociale quale i vari bonus mamma, bebè e assegno di maternità, tali fatti continuano a verificarsi.
Ed infatti, è a Torino dove, Comune e Inps, hanno posto in essere una altro caso di discriminazione per aver negato l’assegno di maternità ad una cittadina albanese sul presupposto che la stessa non fosse in possesso di carta di soggiorno/permesso di soggiorno CE di lungo periodo.
Dopo il silenzio dell’Amministrazione Comunale anche avverso l’istanza di riesame presentata dalla cittadina albanese, la stessa si vedeva costretta ad adire il Tribunale di Torino, con ricorso presentato dagli Avv.ti Esmeralda Elmazi, Arjol Kondi (rispettivamente Segretario e Presidente dell’Associazione Avvocati Albanesi in Italia, impegnata in prima linea sulla tutela dei diritti e lotta alle discriminazioni) e Vincenzo Bruno.
I predetti legali rappresentavano al giudice come la condotta degli Enti convenuti era discriminatoria in quanto diretta ad escludere dalla prestazione solo ed unicamente cittadini stranieri in applicazione di un criterio illegittimo, poiché in contrasto con la normativa UE, la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti umani e la Costituzione.
Conseguentemente gli avv.ti Elmazi, Kondi e Bruno chiedevano al giudice di ordinare la cessazione immediata di tale condotta e riconoscere alla signora albanese il diritto all’assegno di maternità o, comunque, risarcire il danno dalla medesima subito, pari al valore della prestazione negata.
Il Comune di Torino, ricevuto tale ricorso e preso atto delle motivazioni a sostegno del diritto all’assegno di maternità, provvedeva, qualche giorno prima dell’udienza fissata per la discussione della causa, a corrispondere alla signora l’importo spettante.
Tuttavia, il Tribunale di Torino, con sentenza del 18.09.2019, rilevato che il riconoscimento del diritto è avvenuto solo in epoca successiva alla presentazione del ricorso, ha considerato il Comune di Torino e l’Inps soccombenti virtualmente, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite.
Si dicono contenti del risultato raggiunto gli avv.ti Esmeralda Elmazi e Arjol Kondi dell’Associazione Avvocati Albanesi in Italia la quale lavora per la diffusione dei valori della professione forense e la promozione della partecipazione dell’avvocatura di origine albanese nei vari organismi, vigila e si attiva a tutela dei diritti delle persone ed in particolare dei cittadini albanesi presenti sul territorio italiano anche a mezzo di iniziative volte all’introduzione e modifica di norme giuridiche ed l’instaurazione ed il mantenimento di relazioni con le istituzioni italiane, albanesi, internazionali ed i privati.”
Sentenza su assegno di maternità – Tribunale Torino 18.09.2019 (pdf)