Nel primo caso, sono necessari dieci anni di residenza continua nel territorio nazionale, comprovato dalla documentazione da richiedere nel proprio Comune. Nel secondo, è sufficiente il matrimonio con un cittadino italiano. L’istanza può essere presentata due anni dalla data del matrimonio, tempo che si dimezza qualora dal matrimonio sono nati figli.
Una recente importante modifica, volta a snellire il processo burocratico e a velocizzare i tempi, ha devoluto la competenza per la cittadinanza per matrimonio al Prefetto, e non più al Ministro degli Interni. In questo caso, quindi, è il Prefetto che valuta i requisiti ed emette il decreto. Una volta che si ha il decreto, è necessario recarsi nel proprio comune di residenza e giurare di essere fedele alla Costituzione italiana e di osservare le leggi dello Stato.
Anche la documentazione richiesta ha subito variazione nel tempo, e al momento non risulta così difficile da reperire. Va tenuto presente che tutta la documentazione da prendere in Italia (come il certificato storico di residenza o il casellario penale) può essere autocertificato dal richiedente, risparmiando così tempo e spese.
Un po’ più complicato, invece, la documentazione da prendere all’estero. L’adesione dell’Albania alla convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, evita il giro in tanti uffici. I certificati penale devono essere tradotti e legalizzati presso il Ministero degli Esteri. Operazione che oramai avviene per posta e si perfeziona in pochi giorni. Da segnalare, inoltre, che tanti uffici oramai rilasciano un certificato personale multilingue, tra le quali l’italiano, e si evita così di ricorrere a un traduttore.
Il vero calvario, tuttavia, arriva dopo la presentazione dell’istanza. È importante segnalare che il richiedente può iscriversi nel sito del Ministero e monitorare l’andamento della propria pratica . I tempi sono comunque lunghi. Visto il grande numero di richiesta, il Ministero non riesce ad evadere tutte le pratiche entro i due anni che la legge prevede come termine massimo. Termine confermato anche in recenti sentenze da parte del giudice competente, il Tribunale Amministrativo Regionale. Termine che comunque raramente viene rispettato. Sono frequenti i casi di persone che aspettano anche quattro o cinque anni prima di avere una risposta.
È importante, in tal caso, attivarsi subito dopo il termine di due anni e chiedere al Ministero competente la concessione: in rete si trovano molti modelli che possono essere utili.
Chiedi una consulenza gratuita in merito alla cittadinanza contattandoci
[contact-form-7 id=”18022″ title=”Ufficio Legale”]
oppure